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Art. 1 – L’importo della quota associativa, ai sensi dell’art.13 dello Statuto sociale, è approvato dall’Assemblea Generale dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.
I Soci in servizio sono tenuti al versamento della quota associativa frazionata, di norma, su base mensile; i Soci Pensionati sono tenuti al versamento della quota associativa in un’unica soluzione entro il 30 Giugno di ogni anno.
Art. 2 – Hanno diritto di usufruire dei benefici previsti dagli artt. 4, 5, 6, 12 del presente Regolamento i soci che al momento della presentazione della domanda abbiano maturato un’anzianità di almeno 6 (sei) mesi e risultino in regola con il pagamento della quota associativa.
Art. 3 – La misura dei sussidi, sovvenzioni e contributi previsti dal presente Regolamento è soggetta ad eventuali variazioni in funzione delle risultanze annuali di bilancio e delle disponibilità finanziarie dell’Associazione.
Qualora la richiesta dei sussidi, sovvenzioni e contributi risultasse viziata da circostanze dolose la loro erogazione potrà essere immediatamente sospesa su decisione del Consiglio Direttivo il quale si riserva la facoltà di procedere al recupero forzato delle somme indebitamente percepite dal Socio.
Art. 4 – In riferimento agli interventi mutualistici di cui all’art.2 dello Statuto sociale possono essere previsti sussidi per malattia di lunga durata da corrispondere ai Soci in attività di servizio in casi di sospensione, nei loro confronti, del trattamento stipendiale in conseguenza del superamento, da parte degli stessi, del periodo massimo di aspettativa per malattia usufruibile ai sensi del C.N.L. in vigore.
La richiesta dei sussidi di cui sopra, corredata da idonea documentazione, dovrà essere presentata agli Uffici dell’Associazione entro e non oltre il 60° giorno dall’inizio del periodo di sospensione del trattamento stipendiale. La richiesta così presentata sarà sottoposta, di volta in volta, alla valutazione e all’approvazione del Consiglio Direttivo. Lo stesso, nel caso in cui venissero accertate inesattezze o vizi formali nella documentazione presentata a corredo della richiesta, potrà sospendere, parzialmente o totalmente, l’erogazione del sussidio eventualmente concesso.
Art. 5 – Sono previste, a favore dei Soci, speciali sovvenzioni, a titolo di parziale rimborso di spese effettivamente sostenute, che vengono erogate alle condizioni e nella misura indicate nella tabella:
Art. 6 – Per eventi eccezionali e per particolari situazioni il Consiglio Direttivo, a suo insindacabile giudizio, potrà intervenire a favore dei Soci con erogazione di sovvenzioni straordinarie attingendo al fondo di riserva ordinario ed eventualmente ai fondi di riserva straordinari, se previsti, ai sensi dell’art.30 dello Statuto sociale.
Art. 7 – Il Socio può beneficiare delle sovvenzioni di cui ai precedenti artt. 5 e 6 per se stesso e per i componenti del nucleo familiare secondo le seguenti regole:
a) – Il coniuge, se risulta a carico del Socio sulla denunzia annuale dei redditi;
b) – I figli, fino al compimento del 18° anno di età ovvero, anche se maggiorenni, purché studenti in corso legale di studi od inabili al lavoro. Il corso legale di studi per la Scuola Media Inferiore si esaurisce con il compimento del 16° anno di età; quello per la Scuola Media Superiore con il compimento del 21° anno di età; quello per i Corsi Universitari con il compimento del 26° anno di età. Per quanto riguarda i corsi universitari l’interessato non dovrà risultare studente fuori corso.
Art. 8 – Il Consiglio Direttivo sospenderà l’erogazione di qualunque sovvenzione prevista dagli artt. 5 e 6 del presente Regolamento qualora il Socio dovesse incorrere nei provvedimenti disciplinari di cui all’art.8 ( lett. a, b, c ) dello Statuto Sociale.
Art. 9 – Il Socio non ha diritto ad alcuna forma di sovvenzione in conseguenza di danni imputabili a terzi e da questi indennizzabili.
Art. 10 – Il Socio che beneficia della concessione dei sussidi, sovvenzioni e servizi previsti dal presente Regolamento non potrà presentare domanda di dimissione dall’Associazione prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla data dell’ultima concessione.
Art. 11 – Il diritto alle sovvenzioni si perfeziona con la presentazione da parte del Socio, entro il 20 Dicembre dell’anno di competenza, di apposita domanda, su modulo già predisposto dall’Associazione, corredata da specifica documentazione da cui risulti:
a) – la titolarità del beneficiario della prestazione e il grado di parentela con il Socio che dovrà essere dimostrato ai sensi del precedente art. 7;
b) – il costo effettivamente sostenuto per la prestazione per la quale si richiede la sovvenzione comprovato da regolare quietanza rilasciata secondo le vigenti norme fiscali;
c) – la descrizione della prestazione fruita risultante da prescrizione del medico curante o di un libero professionista.
Per le richieste di sovvenzione relative a lenti ottiche o protesi dentarie è necessario che dalla documentazione risulti la minorazione del “visus” o il grafico dei denti sostituiti.
I documenti di cui sopra possono essere prodotti anche in copia purché il Socio ne dichiari, sotto la propria personale responsabilità, la loro conformità all’originale.
Art. 12 – Dietro presentazione di apposita domanda, da effettuarsi entro il 20 Dicembre dell’ anno di competenza, il Socio ha diritto ad un contributo che garantisca uno sconto effettivo, fissato di volta in volta dal Consiglio Direttivo, sui prezzi di copertina per l’acquisto di libri scolastici per sé e per i propri figli, fino al conseguimento del Diploma di Scuola Media Superiore.
A tale contributo viene aggiunto lo sconto che le Librerie convenzionate riservano all’Associazione Mutuo Soccorso sulla base di accordi annualmente convenuti. Le modalità e i termini per la liquidazione del contributo di cui sopra sono stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Art. 13 – L’Associazione Mutuo Soccorso, nello spirito solidaristico del proprio Statuto e compatibilmente con le proprie disponibilità finanziarie, provvede ad organizzare annualmente manifestazioni e attività aggregative di natura sportiva, ricreativa e culturale aperte a tutti i cittadini. Per ogni branca delle suddette attività può essere costituito un gruppo operativo in grado di fornire e gestire programmi specifici in accordo con il Consiglio Direttivo. I fondi necessari per la realizzazione delle attività di cui sopra possono essere alimentati anche da forme di autofinanziamento promosse da parte degli aderenti alle attività medesime.
Art. 14 – Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Mutuo Soccorso si riserva di organizzare, nel corso dell’anno, manifestazioni dedicate ai figli dei Soci e a favore dei Soci Pensionati. Tali manifestazioni vengono decise di anno in anno compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell’Associazione.
Art. 15 – Annualmente l’Associazione provvede a contrattare convenzioni con alberghi, pensioni e camping per soggiorni in località marine e montane e con agenzie turistiche per l’organizzazione di viaggi e soggiorni nei periodi estivi e invernali. A tal fine il Consiglio Direttivo provvede di anno in anno a stabilire le modalità di adesione dei Soci alle iniziative sopra indicate; di tali iniziative potranno beneficiare tutti i componenti il nucleo familiare del Socio secondo le modalità previste dal precedente art. 7. Le iniziative di cui sopra possono essere aperte anche ai non Soci purché gli stessi accettino e si adeguino alle modalità di volta in volta stabilite dal Consiglio Direttivo.
Art. 16– Ogni variazione o integrazione del presente Regolamento deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione Mutuo Soccorso a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.